Estensione ingresso con green pass a chiunque accede alle strutture della scuola

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da Maria d'Elia

del domenica, 12 settembre 2021

A partire dal 13/09/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte le persone saranno consentiti solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2: 

 

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti  e  agli  studenti  nonché  ai frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS).”

Inoltre l’art. 1, c. 3 prevede:

“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”; per questo motivo, ai fini della corretta verifica dei requisiti di legge, i soggetti esentati dovranno trasmettere all’amministrazione la certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente con congruo anticipo rispetto al momento in cui intendono accedere alle strutture scolastiche.

Si mette inoltre in evidenza ciò che prevede il successivo c.4: “nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni  di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,  deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35. Nella sezione “privacy” del sito istituzionale è stata inserita la relativa informativa.

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