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Accesso agli atti e civico

L'accesso agli atti è il diritto di consultare documenti amministrativi, mentre l'accesso civico è il diritto di richiedere dati o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione che dovrebbero essere pubblici per legge.

Descrizione

Descrizione del procedimento

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il Dirigente Scolastico per le scuole).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale https://www.istitutocomprensivocastellanza.edu.it/, entro il termine di 30 giorni.

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.

Contatti

Responsabile e titolare del procedimento

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

  • Responsabile della trasparenza: il Dirigente scolastico prof. Giuseppe Rizzo
  • Recapiti telefonici: 39 0331 504233
  • Caselle di posta elettronica istituzionale: PEO: vaic81700p@istruzione.it PEC: vaic81700p@pec.istruzione.it

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

  • Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: il Dirigente dell'Ufficio XIV - USR Lombardia,  Dott. Giuseppe Carcano
  • Recapiti telefonici: centralino +39 0332 257 111
  • Caselle di posta elettronica istituzionale: PEO: usp.va@istruzione.it PEC: uspva@postacert.istruzione.it

La richiesta non prevede motivazione e la pubblica amministrazione conclude il procedimento entro 30 giorni.

La procedura non prevede costi ad eccezione di quelli effettivamente sostenuti dalla pubblica amministrazione per la riproduzione dei dati su supporto materiale.

Come presentare l’istanza

  • via mail, all’indirizzo di posta istituzionale sopra riportato, indicando nell’oggetto: Istanza di accesso civico e allegando scansione di un documento d’identità valido;
  • di persona, presentando all’ufficio segreteria il modello cartaceo e allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Ulteriori informazioni

Istante di accesso

  • Allegato A.1: Accesso ad atti amministrativi  ai sensi della legge 241/1990 art. 22 (diritto soggettivo o interesse legittimo)
  • Allegato A.2: Accesso civico semplice ai sensi dell’art.5 comma 1 – D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (Atti e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione)
  • Allegato A.3: Accesso civico generalizzato ai sensi dell’art.5 comma 2 – D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 ( generalità degli atti)

Registro degli accessi

Il Registro degli accessi è istituito e pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Anac approvate con Deliberazioni nn. 1309 e 1310/2016 che ne raccomandano la tenuta e la pubblicazione al fine, da un lato, di consentire il monitoraggio sull'attuazione dell'accesso generalizzato da parte di Anac e, dall'altro, di favorire un confronto costruttivo tra Pubbliche Amministrazioni chiamate ad applicarlo.

Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso presentate all'Istituzione scolastica nelle forme sopra indicate.

Il registro è organizzato in elenco con l'indicazione, per ciascuna richiesta, dell'oggetto, della data, dell'esito e della data della decisione, omettendo dati personali.

Ai fini della pubblicazione, l'elenco è aggiornato con cadenza semestrale. Ad oggi, 31 marzo 2021 non risultano presentate richieste di accesso agli atti o accesso civico semplice o generalizzato.

Il modello di registro è trasmesso con allegato C.

Precisazioni L’ANAC, con la Delibera 28 dicembre 2016 n. 1309, ha trasmesso, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti al nuovo accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016).  L’ANAC ha, altresì, precisato che:  - non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’Amministrazione dispone;  - le richieste non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;  - nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, l’Amministrazione può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell’Amministrazione medesima;  - l'Amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’Amministrazione stessa;    - sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso.

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