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Decertificazione

Tutto ciò che serve sapere sul processo che semplifica le procedure burocratiche riducendo la necessità per i cittadini di fornire certificati e documentazione,

Descrizione

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un’altra amministrazione. Dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pa sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (dPR 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall’articolo 15 della legge n.183 del 2011).

Queste norme hanno come obiettivo la completa decertificazione del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.

Domande più frequenti

Cosa si può autocertificare o attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Con l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificato) il cittadino dichiara, sotto la propria personale responsabilità: stati, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione. L’Autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati.

Con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possono essere attestate numerose altre situazioni e fatti a conoscenza dell’interessato (ad esempio di essere erede).

Non possono essere sostituiti da dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti.

In quali casi è prevista solo l’autocertificazione?

Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni nelle scuole e università; Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della motorizzazione civile; Per i certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni per i procedimenti di loro competenza (art. 1, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). 

Quando l’autocertificazione non è ammessa?

L’autocertificazione non è ammessa per i certificati:

  • medici;
  • sanitari;
  • veterinari;
  • di origine;
  • di conformità all’Ue;
  • marchi;
  • brevetti

(art. 10, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 403/98). 

Le pubbliche amministrazioni possono rifiutare una autocertificazione? 

Le amministrazioni hanno l’obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva fornita dall’interessato. L’interessato, ha l’obbligo di indicare tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti e le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle stesse. Per garantire gli opportuni accertamenti d’ufficio, le amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti /riceventi. 

Cosa succede se la dichiarazione accettata come vera si rivela falsa?

Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi. (art. 73)

Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni

rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità e l’interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (art. 71 c.3). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art. 75) Solo se l’Amministrazione non effettua e non pianifica controlli, sia a campione che puntuali, di fronte a una dichiarazione risultante successivamente falsa si integrano responsabilità disciplinare e anche penale (omissione di atti d’ufficio). 

Tempi e scadenze

Quando occorre applicare l’imposta di bollo?

Ogni certificazione richiesta dai privati è assoggettata all’imposta di bollo fin dall’origine (artt 1 e 4 della Tariffa – allegato A- approvata con DM 20.8.1992), a meno che non siano previste specifiche esenzioni dalla legge e cioè in particolare dalla Tab. allegato B al DPR 642/72 o da altre leggi speciali.

In caso di evasione dell’imposta si ha responsabilità solidale fra chi emette il certificato e chi lo riceve.

Per i seguenti documenti è prevista espressamente una esenzione dell’imposta di bollo:

  • gli atti e i documenti necessari per l’ammissione, per la frequenza, per gli esami nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado
  • le pagelle, gli attestati e i diplomi rilasciati dalle scuole medesime,
  • le domande e i documenti per il conseguimento di borse di studio nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche (D.P.R. 642/1972, TAB. B, art. 11 e L. 405/1990, art. 7, co. 5);

Sono esentati inoltre i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti; i certificati, e le relative domande, rilasciati nell’interesse delle persone non abbienti per i documenti relativi alle domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza (D.P.R 642/1972, TAB. B, art. 8).

Le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 sono esenti da bollo (art. 37 dpr 445/2000). 

In tutti gli altri casi, ivi inclusi i certificati della PA da utilizzare nei rapporti tra privati, l’imposta di bollo è dovuta.

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