Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62.
L'impossibilità di accedere alla valutazione finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Per l’a. s. 2023/202, il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:
Tipologia corso |
Monte ore settimanale |
Monte ore settimanale attività oggetto di valutazione |
monte ore annuale attività oggetto di valutazione |
Quota minima di frequenza |
Monte ore minimo di frequenza |
Monte ore massimo di assenze |
Tempo normale |
30 ore |
30 ore |
990 ore |
¾ del monte ore annuale personalizzato |
745 ore |
245 ore |
Tempo prolungato |
36 ore (33 + 3 ore di mensa) |
33 ore |
1170 ore |
¾ monte ore annuale personalizzato |
877 ore |
293 ore |
Monte ore personalizzato
Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92, ed altri soggetti specifici, il monte ore annuale personalizzato, definito in accordo con l’équipe multidisciplinare e la famiglia, è specificato nel Piano educativo individualizzato o, laddove previsto, nel Piano didattico personalizzato.
Deroga del monte ore minimo di frequenza nella scuola secondaria di primo grado di cui all’art. 5 c.2 del D. Lgs.13 aprile 2017, n. 62
Si comunica, altresì, che la normativa prevede che “le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”.
Pertanto, fermo restando che la frequenza dello studente deve consentire all’organo collegiale preposto di poter raccogliere elementi sufficienti al procedimento di valutazione finale, i Consigli di Classe possono derogare al superamento del monte ore esclusivamente sulla base dei criteri individuati dal Collegio dei docenti nella seduta di giorno 26 ottobre 2023, ovvero:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati e circostanziati;
- terapie e/o cure programmate e documentabili;
- sussistenza di un provvedimento di affidamento adottato dal servizio sociale locale o dal tribunale dei minori
- progressi significativi registrati in tutte le materie rispetto al livello di partenza, sia dal punto di vista comportamentale sia dal punto di vista didattico.
Ingressi posticipati e uscite anticipate
Si richiama, infine, l’attenzione delle famiglie della Scuola secondaria di primo grado sulla delicata questione di richiedere sistematicamente l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata dei propri figli: anche tali assenze verranno, infatti, conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
Si raccomanda, pertanto, di limitare tali richieste ai soli casi di estrema e comprovata necessità.
Castellanza, 27/10/2023
Il dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Rizzo
da Redazione
del venerdì, 27 ottobre 2023