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Corretta tenuta del registro elettronico

Indicazioni sulla corretta tenuta del registro elettronico da parte del personale docente

Descrizione

Si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta del registro elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo, ciò in quanto si rileva che diversi docenti non compilano correttamente il registro Elettronico, soprattutto nella parte che prevede la registrazione dei voti relativi alle valutazioni scritte e orali, argomenti delle lezioni e compiti assegnati, metodologia di lavoro, giorni e orari di ricevimento delle famiglie, ecc.,

Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, si fa rilevare che:

  1. Il Registro Elettronico, assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.
  2. Il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità e integrità. Pertanto il docente avrà cura di svolgere tale mansione con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno.
  3. La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”.
  4. La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe.
  5. I voti immodificabili ed integri, devono essere registrati dal docente  immediatamente, contestualmente e tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri. È quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa: si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario.
  6. La diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell’art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita. “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”.
  7. È obbligo di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza (per le prove scritte entro 15 gg.) e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione. Si ricorda che le valutazioni sono visibili alle famiglie onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (cfr. infra, punto n.5).
  8. Il Dirigente scolastico, ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e deve assicurare la qualità dei processi formativi e le modalità di valutazione nonché della documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.
  9. È responsabilità del singolo docente la corretta tenuta del registro di classe e del docente, pertanto è fatto obbligo compilare correttamente e quotidianamente il registro elettronico con:
    • Firma del docente;
    • Assenze degli alunni;
    • Giustificazioni delle assenze;
    • Entrate posticipate o uscite anticipate;
    • Ritardi;
    • Giustificazioni dei ritardi;
    • Argomento del giorno nel dettaglio (per es. il titolo dei brani letti, gli esercizi assegnati come compito, gli argomenti delle verifiche …);
    • Metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca-azione, compito di realtà…);
    • Note disciplinari;
    • Annotazioni;
    • Nelle “annotazioni Condivise (visibili da tutti i docenti)” inserire data e ora di eventuali colloqui con i genitori (in presenza, a distanza o telefonici) per motivi didattici e/o disciplinari ;
    • Eventuali comunicazioni alle famiglie riguardanti le attività di classe;
    • Voti o giudizi descrittivi in seguito a verifiche scritte e/o orali.

Come ogni atto pubblico, il registro Axios, i registri degli OO.CC. e i verbali delle riunioni, non possono essere contraffatti né distrutti, pena conseguenze penali nonché disciplinari.

Premesso quanto sopra, si invitano tutti i docenti a voler ottemperare alla corretta gestione e tenuta del Registro Elettronico.

Inoltre si invitano i docenti ad annotare l’avvenuta lettura di comunicazioni di rilevante importanza destinate, per competenza o conoscenza, ai docenti, agli alunni, alle famiglie.

Le tempistiche relative all’utilizzo del registro sono le seguenti:

  • modifica del registro di classe: 2 giorni
  • inserimento voti prove orali: 2 giorni
  • inserimento voti prove scritte: 15 giorni

Si invita caldamente a rispettare le tempistiche di inserimento in quanto,  in caso di inadempimento, non saranno fatte eccezioni. 

Per qualunque dubbio, ci si può rivolgere ai referenti del Registro elettronico, allo scrivente, ai referenti di plesso o al personale di segreteria.

I docenti che per qualche motivo risultano sprovvisti di credenziali devono attivarsi tempestivamente richiedendo le stesse allo sportello di segreteria.

 

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