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Inclusione

Protocollo, disposizioni, piano annuale e modelli dell'inclusività

Descrizione

  La categoria generale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) può essere suddivisa nelle seguenti fasce:

  1.  alunni con disabilità certificata ai sensi dell’art.3 alla Legge n. 104/1992

  2. alunni con segnalazione di disturbi specifici di apprendimento in base alla Legge n. 170/2010

  3. alunni con bisogni educativi speciali rilevati dai consigli di classe ed interclasse in base alla D.M. del 27/12/2012, e più precisamente:

    • alunni con disturbi evolutivi specifici che non richiedono certificazione (deficit del linguaggio, deficit della coordinazione motoria, ADHD e disturbi dello spettro autistico lievi);

    • alunni stranieri non alfabetizzati 

    • alunni appartenenti all’area dello svantaggio (deprivazione culturale, svantaggio sociale,ecc.)

 

Per gli allievi con B.E.S. che rientrano nella categoria A viene redatto il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) sulla base del Profilo di Funzionamento. Per gli alunni con B.E.S. che rientrano nelle altre categorie viene redatto il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.). 

FINALITA’ 

Nella pratica educativa la fase di progettazione didattico-educativa e quella della redazione e conservazione della documentazione sono fortemente intrecciate: la documentazione non è solo un complemento al progetto educativo, ma può essere uno strumento progettuale a sua volta, perché aiuta a ridefinire il progetto stesso. Documentare, quindi, diventa estremamente importante per riflettere sull’esperienza, recuperare la memoria, lasciare una testimonianza, attivare nuovi percorsi di ricerca

La documentazione, infatti, dà un contributo alla conoscenza e al riconoscimento della realtà; consente di comunicarla e di riflettere anche in maniera critica sul proprio operato.

Tutti i docenti, curricolari e di sostegno, sono chiamati a contribuire all’organizzazione del processo di documentazione dei bisogni educativi speciali. Il processo dovrà, in modo efficiente ed efficace, assicurare il raggiungimento delle finalità appena richiamate e promuovere e realizzare l’integrazione e dell’inclusione scolastica per il pieno esercizio del diritto all’istruzione e formazione. 

I docenti referenti dell’area inclusione, con la supervisione del docente funzione strumentale di area, raccoglieranno ed aggiorneranno, con l’ausilio dei Consigli di classe ed interclasse e dell’Ufficio di Segreteria didattica preposto, le informazioni relative agli alunni con B.E.S. 

QUALI SONO I DOCUMENTI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA

I documenti dell’inclusione scolastica sono:

  • alunni con disabilità certificata ai sensi dell’art.3 alla Legge 104/1992 e del  D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 :

    • Profilo di funzionamento (redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare)

    • Piano educativo individualizzato (P.E.I.) - riportante un sintesi del profilo di funzionamento

    • Verbali di riunione del GLHO (sottoscrizione P.E.I, verifiche in itinere e finali)

    • Relazione finale

    • Consiglio orientativo (eventualmente incluso nella relazione finale)

    • Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato (solo classi III scuola sec. I gr.)

  • alunni con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della Legge n.170/2010 e con bisogni educativi speciali individuati dal consigli di classe e interclasse ai sensi della Direttiva 27/12/2012

    • Certificazione di D.S.A.

    • Eventuale relazioni diagnostiche o socio-assistenziali redatte da soggetti preposti

    • Piano Didattico personalizzato (P.D.P.)

    • Verbali di verifica in itinere del P.D.P.

    • Relazione finale

    • Consiglio orientativo (eventualmente incluso nella relazione finale)

    • Modalità di svolgimento dell’Esame di Stato (solo classi III scuola sec.I gr.)

FASCICOLO DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

In continuità con i precedenti anni scolastici è istituito presso l’Ufficio di Segreteria didattica il fascicolo per ogni alunno con bisogni educativi speciali. Il fascicolo ha funzione di memoria storica e consente di assicurare il completo passaggio di informazioni a tutti i docenti preposti al processo di inclusione e contribuisce al raggiungimento delle finalità previste dalle presenti disposizioni. Sono inseriti nel fascicolo tutti i documenti inclusivi redatti dai docenti in collaborazione con i soggetti previsti dalla legge.

ACCESSO AL FASCICOLO DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

In continuità con i precedenti anni scolastici sarà possibile visionare la documentazione riservata degli alunni in oggetto esclusivamente previa prenotazione diretta o telefonica con il personale dell’Ufficio di Segreteria didattica nelle seguenti fasce orarie: 10:0 0/11:30 e 13:30/14:30. In via del tutto occasionale ed eccezionale è possibile concordare con il personale di segreteria momenti differenti ma soltanto nell’ambito e nel rispetto degli adempimenti dell’Ufficio di Segreteria didattica.

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione è trasmessa esclusivamente tramite supporto cartaceo. Tutta la documentazione deve essere trasmessa presso l’Ufficio di Segreteria didattica debitamente compilata e firmata da tutte le componenti previste. I docenti curricolari e di sostegno, dopo aver concluso l’iter previsto consegna la documentazione prodotta ai docenti referenti di area inclusione del plesso. Questi ultimi, dopo averla visionata, provvederanno ad inviare la documentazione in segreteria per gli atti di conservazione. 

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione degli alunni con B.E.S è raccolta nel fascicolo speciale esclusivamente in formato cartaceo. La tenuta della documentazione è effettuata dagli Uffici della Segreteria didattica. 

L’inserimento della documentazione in oggetto in formato digitale nel registro elettronico è effettuata soltanto nell’ottica della condivisione della programmazione educativo-didattica individualizzata e personalizzata limitatamente tra il personale docente di classe; i documenti sono inseriti in formato P.D.F., privi di firma avente valore legale in modalità privata.

E’ comunque escluso l’inserimento nel registro elettronico della documentazione sanitaria. Nel rispetto dei doveri d’ufficio si ricorda che è severamente proibito:

  • condividere la documentazione didattico-educativa riservata con soggetti pubblici o privati non titolati

  • conservare o duplicare per scopi personali documentazione sanitaria in formato digitale o cartaceo. 

Nell’obiettivo di tutelare il personale scolastico e la privacy delle famiglie e degli alunni il personale docente e ATA non preposto non dovrà ricevere, conservare, duplicare o condividere documentazione sanitaria di qualsiasi specie. Il solo ufficio preposto all’accettazione di documentazione sanitaria è l’Ufficio di Segreteria didattica. I genitori, o i tutori legali degli alunni, dovranno consegnare esclusivamente presso tale Ufficio la documentazione richiesta. 

REDAZIONE DEI P.D.P. PER ALUNNI CON D.S.A.

Il P.D.P. è un contratto tra famiglia, scuola e istituzioni socio-sanitarie, per organizzare un percorso mirato nel quale vengono soprattutto definiti gli strumenti compensativi le misure dispensative che aiutano alla realizzazione del successo scolastico degli studenti con D.S.A..

Quando trattiamo del P.D.P. metodologie, tempi e strumenti devono essere diversificati ma NON gli obiettivi o le competenze (a differenza di quanto avviene nel P.E.I. per studenti con disabilità).

Nella scuola secondaria di primo grado il coordinatore, con il supporto degli altri docenti, ha il compito di raccogliere le informazioni sull’alunno, consultando la documentazione didattico-sanitarie (anche nella modalità di “accesso rapido”) e incontrando la famiglia, redigere una sintesi della diagnosi e mantenere i contatti con la famiglia. I singoli insegnanti devono, in riferimento alla loro disciplina o attività, compilare la parte del documento con le proprie osservazioni, gli strumenti compensativi e dispensativi che intendono adottare e le modalità di verifica e valutazione che metteranno in atto. Nella scuola primaria tali compiti sono svolti di comune accordo dal team docente. La responsabilità della compilazione e dell’attuazione del P.D.P. è dei docenti contitolari di classe (primaria) o dal consiglio di classe (secondaria di primo grado). I coordinatori delle classi di scuola secondaria di primo grado e i docenti contitolari delle classi di scuola primaria hanno il compito di coordinare e monitorare tutta l’operazione e consultare il dirigente scolastico, le funzioni strumentali e gli altri docenti in merito a criticità o particolari situazioni che dovessero presentarsi. Nella redazione dei P.D.P i docenti contitolari di classe ed i docenti appartenenti ai consigli di classe, si consultano e collaborano con i docenti di sostegno in quanto docenti esperti in inclusione scolastica.

In caso di rigetto della famiglia del P.D.P. lo stesso va da essa firmato con annotazione in calce del rifiuto. 

La redazione del P.D.P., tuttavia, non si limita alla sola definizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. A tal proposito si rimanda alla doverosa lettura delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento emanate con DM 5669/2011

REDAZIONE P.D.P. PER ALUNNI CON B.E.S. INDIVIDUATI DAI DOCENTI

La redazione del P.D.P. per soggetti con BES non certificati da ente sanitario ha luogo secondo le indicazioni della Direttiva 27/12/2012. Si porta all’attenzione del personale docente che la famiglia deve apporre due firme sul documento (una per accettazione/rifiuto P.D.P. l'altra per l'eventuale autorizzazione al trattamento dei dati personali finalizzati all'attuazione di un percorso didattico personalizzato).

Si raccomanda di non inflazionare l’utilizzo del Piano didattico personalizzato ma di utilizzarlo cum grano salis ovvero nell’ottica di una messa in atto di efficaci interventi educativi e didattici tesi ad affrontare bisogni educativi speciali messi in evidenza nella citata direttiva e dagli organi collegiali. In tutti gli altri casi è possibile fare riferimento alla consueta personalizzazione degli apprendimenti attuata nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia professionale dei docenti. Resta inteso che la redazione del P.D.P. è un atto dovuto nel caso di alunni con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della L. n.170/2010.

LA FIRMA DEI P.D.P.

La firma del P.D.P. da parte della famiglia è una modalità mutuata dalla prassi consolidata in uso per il P.E.I.. Considerato che per il P.D.P. si sottolinea l’importanza di una collaborazione scuola-famiglia nella stesura, le firme della famiglia rappresentano la concretizzazione di tale collaborazione e il riconoscimento che il contenuto corrisponde a quanto concordato. Quando il P.D.P. non è costruito attraverso la collaborazione scuola – famiglia, la firma di quest’ultima ha sicuramente il significato di “presa visione” del documento redatto dalla scuola, ma non può essere automaticamente considerata anche una “concordanza e accettazione” del suo contenuto. La mera presa visione del documento va esplicitata per scritto ed è una libera scelta della famiglia; il rifiuto del P.D.P. va quindi messo per iscritto.
In base a quanto contenuto nelle Linee guida, la scuola può applicare gli strumenti compensativi e dispensativi su autorizzazione formale della famiglia (o dello studente se maggiorenne). Abitualmente tale autorizzazione è rappresentata dalla firma del P.D.P. e di un eventuale Patto formativo. In assenza di tale autorizzazione, la scuola deve attivare soltanto le misure di individualizzazione generiche previste dalla L. 53/2003.

REDAZIONE DEI P.E.I.

La sua redazione spetta al GLHO (gruppo di lavoro handicap operativo), composto da: insegnanti curricolari e di sostegno del consiglio della classe frequentata dall’alunno, i genitori e gli operatori del distretto socio sanitario che hanno in carico l’alunno. E’ opportuna la presenza dell’assistente all’autonomia e la comunicazione (se presente/assegnato).

Le famiglie degli alunni con disabilità, oltre ad essere coinvolte nella stesura del P.E.I., devono sottoscriverlo.

L'insegnante di sostegno ha il compito di compilare il verbale della seduta del GLHO e di curarne il coordinamento generale.

Si rammenta inoltre che le firme degli insegnanti del consiglio di classe vanno apposte prima del GLHO stesso, ovvero in fase di redazione del P.E.I., sull'ultima pagina del modello. Le firme del coordinatore, degli specialisti, della famiglia e dell'insegnante di sostegno vanno apposte durante il GLHO stesso. 

ALCUNI ACCORGIMENTI NELLA REDAZIONE DEL P.E.I. e del P.D.P.

Il P.E.I verrà compilato sulla piattaforma Cosmi. Durante l’incontro del GLO di sottoscrizione del P.E.I. il docente di sostegno avrà cura di compilare il verbale

dell’incontro presente sulla piattaforma COSMI. Il verbale deve essere redatto in fase di sottoscrizione e di verifica, in itinere e finale, del P.E.I. Verbale e P.E.I. sono consegnati presso l’Ufficio di Segreteria didattica tramite i docenti referenti dell’area inclusione relativo al plesso di servizio.

Per quanto concerne gli aspetti più precipuamente didattico-educativi della compilazione del PEI i docenti curriculari e gli educatori dovranno registrarsi sulla piattaforma Cosmi e poi associarsi agli alunni con disabilità certificata ai sensi dell’art.3 alla Legge 104/1992 presenti nella/e loro classe/i. Saranno i docenti di sostegno a comunicare loro il codice fiscale ed il codice del bambino. In merito alla compilazione del PDP si prega di fare riferimento agli allegati A, B, L, M, N, O.

COPIE PER I GENITORI O TUTORI LEGALI

Genitori o tutori legali degli alunni possono richiedere copia della documentazione firmata facendone richiesta presso l’Ufficio di Segreteria didattica. I docenti possono, per venire incontro alle esigenze delle famiglie e degli alunni, farsi carico della ricezione della domanda e dell’eventuale consegna della copia della documentazione al genitore o al tutore richiedente. In via generale la produzione della domanda di copia va effettuata direttamente dai genitori in segreteria.

I MODELLI P.E.I. E P.D.P.

Il personale docente utililzzerà esclusivamente la modulistica (P.E.I., P.D.P.) scaricabile dal sito della scuola, HomePage → Servizi → Personale scolastico → Modulistica docenti → paragrafo "inclusione scolastica" e dalla piattaforma COSMI.

REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ DI SOSTEGNO DIDATTICO

I docenti di sostegno avranno cura di riportare quotidianamente le attività svolte con gli alunni, in quale contesto sono poste in essere e di annotare osservazioni sul comportamento e sull’andamento didattico degli alunni presi in carico all’interno del sezione specifica del registro elettronico. 

VERIFICA IN ITINERE DELLE PROGRAMMAZIONI PERSONALIZZATE ED INDIVIDUALIZZATE

La verifica, sui progressi dell’alunno per il quale è stato predisposto un piano educativo individualizzato (P.E.I.) o un piano didattico personalizzato (P.D.P.), va effettuata secondo una scansione temporale fissata dai docenti; in ogni caso va effettuata una verifica almeno ogni tre mesi.

La verifica dei documenti prevede un colloquio con le famiglie interessate. Il colloquio è prenotato tramite Axios laddove non sia necessario coinvolgere soggetti terzi (neuropsichiatrie, centri terapeutici, ecc.).  Il processo verbale di verifica è effettuato dal docente preposto: coordinatore di classe di scuola sec. I gr. (P.D.P.), docente di sostegno (P.E.I.) o dal docente prevalente o co-prevalente di scuola primaria (P.D.P); il verbale sottoscritto con firma autografa è consegnato in versione cartacea agli uffici di segreteria didattica, per l’inserimento nel fascicolo riservato, ed è caricato anche nella sezione “verbali” del Registro elettronico. 

VERIFICA E RELAZIONE FINALE

Al temine dell’anno scolastico i docenti coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado e i docenti prevalenti o co-prevalenti delle classi di scuola primaria, in accordo con i docenti di classe, redigono una relazione finale che costituisce anche l’attestazione di verifica finale delle programmazioni individualizzate e personalizzate nonché rendiconta il complessivo percorso scolastico degli alunni interessati. La relazione finale rende conto dei progressi dell’alunno rispetto alla situazione iniziale, evidenzia criticità, successi e altri punti da valorizzare o attenzionare. 

La relazione finale è definita prima dell’inizio degli scrutini finali. Per gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci la relazione finale dovrà rendicontare il percorso scolastico dell’intero triennio e dovrà essere trasmessa anche alla Commissione d’esame.

La relazione finale è trasmessa  in Segreteria didattica per l’inserimento nel fascicolo dell’alunno con bisogni educativi speciali.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ESAME DI STATO

I docenti di sostegno e i coordinatori di classe trasmettono all’Ufficio di Segreteria didattica e alla Commissione dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione la relazione finale e un documento riassuntivo dello modalità di svolgimento dell’esame di Stato dei candidati alunni con B.E.S. di competenza.

In particolare sono trasmessi:

  • la relazione finale che riporta almeno:

    • il percorso triennale dell’alunno

    • le criticità e i successi del percorso triennale

    • altri punti significativi

  • il documento riassuntivo che riporta, in modo schematico:

    • per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n.104/92

      • tipo di programmazione (differenziata/semplificata/comune)

      • tipologia delle prove (differenziate/semplificate/comuni con valutazione personalizzata/individualizzata/ecc.)

      • modalità di valutazione delle prove e del colloquio orale

      • griglie di valutazione delle prove e del colloquio orale

      • modalità di costruzione delle prove

      • modalità di conduzione del colloquio

      • particolari ed eventuali osservazioni utili a valorizzare il percorso triennale dell’alunno

    • alunni con D.S.A. certificati ai sensi della legge n.170/2010

      • particolari ed eventuali osservazioni utili a valorizzare il percorso triennale dell’alunno

      • strumenti compensativi da adottare

      • misure compensative da adottare

      • eventuale disposizione di o dispensa dalla prova scritta di lingue straniere deliberata dal consiglio di classe

    • alunni con B.E.S. individuati dai consigli di classe

      • particolari ed eventuali osservazioni utili a valorizzare il percorso triennale dell’alunno

      • eventuali strumenti compensativi da adottare

Si rammenta che tutte le disposizioni previste per alunni con D.S.A. certificato o con B.E.S. individuato dai consigli di classe indicate nel documento riassuntivo ed effettivamente utilizzate in sede di Esame devono avere le seguenti caratteristiche:

  • devono essere indicate espressamente nel P.D.P.

  • devono essere state utilizzate dall’alunno nel corso del percorso di apprendimento scolastico   

Tempi e scadenze

Il P.E.I. ed i P.D.P. dovranno essere redatti dai consigli di classe ed interclasse all'inizio del corrente anno scolastico, nei tempi previsti dalla normativa. 

  • P.D.P.: 
    • per alunni certificati ai sensi della legge 170/2010: va redatto entro un trimestre dall’inizio dell’anno scolastico o dalla consegna in segreteria della certificazione di D.S.A.. Pertanto, se la certificazione è in possesso della scuola all’inizio dell’anno scolastico il termine corrisponde al 30 novembre; se la consegna è effettuata successivamente i tre mesi risultano decorrenti dalla data di consegna della certificazione. Si ricorda che la certificazione sanitaria non è ritirata dai docenti ma è consegnata direttamente dai genitori o dai tutori legali presso l’Ufficio di segreteria didattica. Il trimestre decorre dalla data di protocollazione.
    • per alunni con bisogni educativi speciali individuati dai consigli di classe ed interclasse: I P.D.P. redatti ai sensi della Direttiva del 27 dicembre 2012 vanno definiti entro tre mesi dalla delibera di individuazione dell’alunno operata dal consiglio di classe o interclasse competente. Si ricorda che eventuale documentazione socio-sanitaria non è ritirata dai docenti ma consegnata direttamente dai genitori o dai tutori legali presso l’Ufficio di Segreteria didattica.
    P.E.I.: i docenti di sostegno definiscono il P.E.I. con tempestività e lo sottopongono alla firma del GLH operativo (composto da genitori, docenti e specialisti) non appena possibile. Se l’incontro con gli specialisti dovesse ritardare il P.E.I. va sottoposto all’attenzione dei genitori entro il 30 novembre (classi successive alla prima) o entro il 14 dicembre (classi prime), siglato, e successivamente rivisto dal GLO completo. Si ricorda che il GLO è composto dai soggetti indicati nell’art.3 dell’O.M 182/2020 allegata. Le funzioni sono dettagliate dal successivo art. 4

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D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107, - link 

Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e Linee guida allegate - Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI - link 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento emanate con DM 5669/2011 - link

Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica -  link

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate con C.M. 4233 del 19/02/2014 - link

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - link 

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